Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME nato in Albania il 19/1/1990
NOME nato in Albania il 28/8/1992
avverso l’ordinanza emessa il 3 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza presentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME qualificata come “atto di impugnazione del decreto” emesso dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2024, che aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la
trasmissione alla Corte di appello di Brescia dell’istanza del 17 aprile 2024, presentata dagli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME
Avverso l’ordinanza del 3 ottobre 2024 ha proposto ricorsi per cassazione il difensore di NOME e NOME COGNOME che ha dedotto l’erroneità della qualificazione dell’originaria istanza del 17 aprile 2024 come richiesta di revocazione.
Con memoria del 24 gennaio 2025 i ricorrenti hanno insistito nell’accoglimento dei ricorsi, reiterando il rilievo secondo cui sarebbe erronea la qualificazione dell’istanza del 17 aprile 2024 come richiesta di revocazione anziché come incidente di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Giova ripercorrere sinteticamente le vicende processuali concernenti l’istanza presentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 17 aprile 2024 dinanzi al Tribunale di Milano.
Il menzionato Tribunale, 1’11 luglio 2019, aveva disposto la confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO riconducibile alla titolarità del padre dei due instanti, ritenuto socialmente pericoloso.
Il 17 aprile 2024 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato una istanza, qualificata come incidente di esecuzione, al Tribunale di Milano, che, ritenuto che si trattasse di una richiesta di revocazione del decreto di confisca dell’anzidetto immobile, il 21 aprile 2024 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia, che, con ordinanza del 6 maggio 2024 ha rigettato l’istanza, condividendone la qualificazione giuridica operata dall’Autorità giudiziaria milanese.
Avverso l’ordinanza del 6 maggio 2024 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno , proposto ricorsi per cassazione, dichiarati con sentenza del 30 ottobre 2024.
I ricorrenti, inoltre, hanno impugnato il decreto con cui il 21 aprile 2024 il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Quest’ultima, a cui gli atti sono stati trasmessi dal Tribunale di Milano il 12 settembre 2024, il 3 ottobre successivo ha dichiarato non luogo a procedere, avendo osservato che sull’originaria istanza del 17 aprile 2024 si era già
pronunciata la stessa Corte, che aveva ritenuto che si trattasse effettivamente di un’istanza di revocazione.
Avverso l’anzidetta pronuncia del 3 ottobre 2024 i ricorrenti hanno proposto i ricorsi per cassazione, oggetto di disamina da parte di questo Collegio.
3. Alla luce di quanto precede è evidente che i ricorsi in esame sono stati proposti avverso il decreto di trasmissione degli atti, emesso il 21 aprile 2024 dal
Tribunale di Milano. Tale decreto, però, ha natura meramente processuale e, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è un
provvedimento impugnabile.
4.
Va GLYPH
precisato GLYPH
che GLYPH
l’inammissibilità, originaria o
GLYPH
sopravvenuta, dell’impugnazione inficia alla radice l’impugnazione stessa, senza possibilità di
sanatoria alcuna, e, quindi deve essere dichiarata in cassazione anche di ufficio, ancorché non rilevata dal giudice di merito (v. Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983,
COGNOME, Rv. 157420 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente