Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22714 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22714 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE il 29/01/1967 COGNOME NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE il 06/08/1990 COGNOME NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE il 29/01/1967
avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME
COGNOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone che, ritenendo provata la penale responsabilità degli imputati, ha riformato la sentenza del
Giudice di pace di Caltagirone, con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di minaccia in concorso tra loro;
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità, lamentando un’erronea valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, è estremamente generico per indeterminatezza, privo dei
requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non
indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i
rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
2.1. Letta la memoria depositata dal difensore della parte civile il 16.4.2025, con cui si chiede dichiararsi l’inamissibilità o il rigetto del ricorso, allegando anche le conclusioni in punto di spese, e si rappresentata che la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, gli imputati devono essere anche condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Caltagirone con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Caltagirone con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 07/05/2025.