Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/09/1989
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione,
avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza d
L’Aquila;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputat quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscri nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del
25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del rico
sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega a deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO