Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che entra nel merito della questione. A volte, il percorso si interrompe per ragioni procedurali, come nel caso di inammissibilità del ricorso. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che, pur nella sua brevità, offre spunti importanti sulle conseguenze di un’impugnazione non correttamente impostata.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 22 ottobre 2024. Un soggetto, sentendosi leso dalla decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare la legittimità del ricorso proposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio il 14 aprile 2025, ha emesso un’ordinanza che ha concluso il procedimento. Senza entrare nel vivo delle argomentazioni difensive, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo tipo di pronuncia è una conseguenza diretta e tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi formali o sostanziali talmente gravi da impedirne l’esame nel merito. Le cause di inammissibilità sono svariate: dal mancato rispetto dei termini per impugnare, alla proposizione di motivi non consentiti dalla legge, fino a vizi nella redazione dell’atto stesso.
Le Motivazioni
Anche se il testo dell’ordinanza non esplicita le motivazioni specifiche che hanno portato alla decisione, la condanna alla Cassa delle ammende è un chiaro indicatore. La legge prevede, infatti, che in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata non solo alle spese del procedimento, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando impugnazioni palesemente infondate o dilatorie; dall’altro, contribuire al finanziamento della Cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
Le Conclusioni
La vicenda, pur nella sua essenzialità, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado di giudizio complesso come quello di Cassazione, richiede un’estrema perizia tecnica. Un ricorso non adeguatamente preparato non solo non produce gli effetti sperati, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione e di redigere l’atto in conformità con i rigidi requisiti formali imposti dalla legge, per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa statuizione è la conseguenza tipica di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 22 ottobre 2024.
Cosa significa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria che viene imposta al ricorrente quando il suo appello alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile. Lo scopo è quello di scoraggiare ricorsi infondati o presentati senza rispettare i requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOMENOME nato a AVEZZANO il 26/04/1965
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in realzione al dolo delle evasion contestate, alla rivendicata e correttamente esclusa applicabilità alla specie del disposto d
all’art 47 ter OP nella lettura integrativa che ne emersa all’esito della sentenza n. 211 del della Corte Costituzionale, alla non applicabilità alla specie dell’art131 bis, alla misura dell
il tutto con argomentare che rende i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce-di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 aprile 2025.