Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Conferma e Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la procedura penale gestisce i ricorsi, in particolare quando questi seguono un accordo tra le parti in appello. La decisione di dichiarare l’inammissibilità ricorso non è solo un atto formale, ma porta con sé conseguenze economiche significative per chi lo propone senza fondamento. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere le logiche che guidano i giudici di legittimità.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’oggetto del contendere, tuttavia, non riguardava una contestazione nel merito della condanna, ma piuttosto la legittimità del procedimento che aveva condotto a quella decisione. La Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se il ricorso presentato avesse i requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
La Valutazione sull’Inammissibilità Ricorso
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione della procedura seguita in secondo grado. I giudici hanno accertato che la sentenza d’appello era il risultato di un accordo tra le parti processuali, formalizzato secondo le regole previste dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, noto anche come “concordato in appello”.
Il Rispetto dei Parametri Legali
La Corte ha verificato che tale accordo era stato concluso nel pieno rispetto dei parametri e dei limiti imposti dalla legge. L’operazione di calcolo della pena, concordata tra accusa e difesa e recepita dai giudici d’appello, era stata eseguita correttamente. Di conseguenza, il successivo ricorso in Cassazione, volto a rimettere in discussione elementi già definiti e accettati, è stato ritenuto privo dei presupposti per essere accolto.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare nel merito le decisioni dei giudici dei gradi inferiori, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel caso specifico, la Corte ha semplicemente constatato la correttezza della procedura di accordo sulla pena. Avendo verificato che l’accordo era conforme alla legge e che la sua applicazione era avvenuta senza vizi procedurali, non vi era più spazio per un’ulteriore valutazione. L’inammissibilità ricorso è stata quindi la naturale conseguenza di questa verifica preliminare. La decisione sottolinea un principio fondamentale: una volta che le parti addivengono a un accordo processuale valido, le possibilità di impugnazione si riducono notevolmente, essendo limitate a specifici vizi non riscontrati in questo caso.
Conclusioni
La pronuncia è un monito importante sulle conseguenze di un ricorso presentato senza solide basi giuridiche. La dichiarazione di inammissibilità non è un esito neutro: essa comporta l’automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una valutazione attenta prima di adire la Corte di Cassazione, specialmente dopo aver percorso la via del concordato in appello, che per sua natura tende a definire e stabilizzare l’esito del processo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha verificato che l’accordo sulla pena raggiunto in appello tra le parti era pienamente conforme ai parametri e ai limiti stabiliti dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che l’accordo processuale era “rispettoso dei parametri”?
Significa che l’intesa raggiunta tra le parti in appello per la determinazione della pena ha rispettato tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, e che il calcolo della pena stessa è stato effettuato in modo corretto, senza errori o violazioni di norme.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
- COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato
ex art. 599-bis
cod. proc. pen., la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione in ordine al delit artt. 385 e 337 cod. pen.
-
Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
-
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
comma
5
bis, cod. proc. pen.
- Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. p così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in co
del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in part
dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di co
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di app avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il r correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025