Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/07/1984
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato
ex art. 599-bis
cod. proc. pen., la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione in ordine al delit artt. 385 e 337 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
comma
5
–
bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. p così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in co
del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in part
dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di co
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di app avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il r correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025