Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/02/1976
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato
ex art.
217 legge fall. il fatto a lui contestato
all’imputato, rideterminando in mitius
il trattamento sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che ha censurato la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato lui ascritto – non si confronta
motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 –
01), che ha riqualificato il fatto (contestato come bancarotta fraudolenta documentale: cfr. Sez.
n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630-01), attribuendo al Gatta la colpa nella omessa tenuta delle scritture contabili (fatto la cui sussistenza il ricorso non contesta), che non è esclusa dal
operatività della società; segnatamente, il ricorso non muove compiute critiche alla ratio decidendi
allorché ha inteso negare che il ricorrente fosse a conoscenza del fallimento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.