Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze del Disinteresse del Condannato
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui doveri di collaborazione del condannato nel procedimento di sorveglianza. La Corte di Cassazione ha confermato l’inammissibilità ricorso di un soggetto che, pur avendo richiesto misure alternative alla detenzione, ha mostrato un completo disinteresse verso gli adempimenti procedurali necessari. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso ai benefici di legge richiede una partecipazione attiva e responsabile da parte dell’interessato.
I Fatti del Caso: Richiesta di Misure Alternative dall’Estero
Il caso ha origine dalla richiesta di un condannato, residente in Germania, di poter accedere all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare. Per valutare la fondatezza di tale richiesta, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva bisogno di una relazione istruttoria da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), un passaggio cruciale per verificare le condizioni socio-familiari e la concreta possibilità di svolgere un percorso rieducativo.
Nonostante due rinvii dell’udienza, disposti proprio per consentire lo svolgimento di tale attività, il condannato non si è mai presentato presso l’ufficio competente, dimostrando un atteggiamento di totale inerzia.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Di fronte al persistente disinteresse del condannato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto le sue richieste. La mancata collaborazione con l’UEPE ha di fatto impedito al Tribunale di acquisire gli elementi necessari per una valutazione nel merito, rendendo impossibile accogliere le istanze di misure alternative. Secondo i giudici, l’atteggiamento del richiedente ha svuotato di contenuto la sua stessa domanda.
L’Inammissibilità Ricorso secondo la Cassazione
Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che le censure mosse dal ricorrente erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con il solido ragionamento logico-giuridico della precedente ordinanza. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le notifiche dei rinvii erano state regolarmente effettuate presso il domicilio eletto, garantendo la piena conoscenza legale degli adempimenti richiesti al condannato.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti cardine. In primo luogo, ha qualificato le doglianze del ricorrente come un tentativo inammissibile di sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, sovrapponendo una propria valutazione a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Questo è un compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
In secondo luogo, è stato ribadito che la mancata presentazione all’UEPE, a fronte di notifiche rituali, costituisce un comportamento che denota un’assenza di interesse concreto verso il percorso trattamentale richiesto. Tale comportamento ostruzionistico legittima pienamente il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia stabilisce un principio di auto-responsabilità per il condannato che aspira a beneficiare di misure alternative alla detenzione. La collaborazione attiva con gli organi della giurisdizione di sorveglianza non è un’opzione, ma un presupposto indispensabile. L’ordinanza chiarisce che il disinteresse e l’inerzia processuale hanno conseguenze giuridiche precise: non solo il rigetto della richiesta, ma anche l’inammissibilità di un eventuale ricorso. La condanna accessoria al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve da monito contro la proposizione di appelli palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni del ricorrente erano generiche, non contestavano il ragionamento logico e giuridico del Tribunale di Sorveglianza e, di fatto, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, cosa non consentita in Cassazione.
Quale comportamento del condannato è stato decisivo per il rigetto della sua richiesta?
Il comportamento decisivo è stato il suo persistente disinteresse, manifestato con la mancata presentazione presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per l’indagine socio-familiare, nonostante l’udienza fosse stata rinviata due volte proprio per consentire tale adempimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non sono emersi elementi che potessero escludere una sua colpa nella presentazione di un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il 15/10/1991
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (da eseguirsi in Germania, dove il condannato risiede) a causa del perdurante disinteresse mostrato dall’odierno ricorrente, il quale non si è presentato presso l’ UEPE competente per consentire la relativa attività istruttoria, nonostante i due rinvii dell’udienza disposti a tal fine;
Rilevato che le ordinanze di rinvio sono state ritualmente notificate presso il domicilio eletto, di talché il condannato ne ha avuto legale conoscenza;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di sorveglianza e, in sostanza, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.