Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzioNOMErio circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consent questa sede;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al g del merito, la graduazione della pena ed il riconoscimento delle attenu generiche sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative statuizioni sorrette da sufficiente argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritener adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editta che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario c il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ne ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rim disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinc (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.