Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTALBANO NOME il 15/01/1964 avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigetta l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, presentata
NOME COGNOME soggetto attualmente in regime di semilibertà e in espiazione della pena di anni nove, mesi sei e giorni tredici di reclusione, con fine pena fissato al 18/08/2026, per i
di cui agli artt. 367, 368, 640 e 385 cod. pen., commessi fino al 2020.
2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) co
proc. pen., in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per aver mancato di consider l’esito della relazione di sintesi stilata dall’Equipe di osservazione, nonché per aver fonda
propria decisione reiettiva sull’epoca recente di commissione dei fatti in espiazion sull’esistenza -a carico del NOME – di una denuncia dei Carabinieri, relativa al reato di fur
3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quant costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del comples delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltr che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi 252921-01), ha sottolineato come la suddetta denuncia a carico del condannato sia un fattore atto a imporre cautela, in sede dì concessione dell’ampio beneficio invocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.