Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 19/11/1993
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato Ovviso alle parti;
udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i primi tre motivi, attinenti all’affermazione di responsabilità
dell’imputato per i reati a lui ascritti ed al tentativo di rapina, sono reiterativ diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti d
prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; occorre allora ribadire che, una
volta che la Corte di appello si sia espressa con una valutazione (nel caso, con
“doppia conforme”) sul fatto, espressa in una motivazione che non sia manifestamente (cioè,
ictu ocu/i)
illogica (cfr. pg
. 4 e 5 del ricorso tanto sulla identificazione e responsabilità dell’Atta, quanto sulla commissione, e non
tentativo, della rapina), l’esame del fatto è chiuso, ed è preclusa a questa Corte la facoltà di sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito;
quanto all’ulteriore motivo, concernente la particolare tenuità dell’estorsione, occorre ricordare che ogni valutazione inerente al trattamento sanzionatorio è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, che ben si è espressa, nel caso concreto, in un giudizio olistico sulla gravità dell’episodio, assolutamente in linea con i principi ermeneutici in materia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosìídeciso in Roma, il 07/03/2025
Il C nsigli re Estensore GLYPH La Presidente