Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EBOLI il 06/09/1963
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti ascritt all’odierno ricorrente, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono
le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 4-
5) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato che il secondo motivo di ricorso che denuncia l’eccessività
dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudic che,
del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le
circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita dalla legge (si veda, in particolare, pag. 5 de sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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