Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 22/09/1988
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza del motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particol
tenuità del fatto – è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto.
Invero, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma,
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità
danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione
ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da rite adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richies
dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglie
Rv. 273678). Così è accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di esclu la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di comparazione opposte circostanze – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infonda implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorr sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la solu dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza dell irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
3.1. Considerato, quindi, che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merit (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
NOME