Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare la pena
L’ordinanza n. 46257/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione della pena. Comprendere la distinzione tra un vizio di motivazione e una semplice richiesta di nuova valutazione è fondamentale, poiché determina l’inammissibilità del ricorso e le conseguenti sanzioni economiche. Questo caso ribadisce un principio cardine: la valutazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e adeguata.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si doleva della determinazione della pena, ritenendola eccessiva. Le argomentazioni presentate miravano a criticare il ragionamento della Corte territoriale, sostenendo che non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il controllo di legittimità, proprio della Cassazione, e il giudizio di merito, di competenza dei tribunali di primo e secondo grado. Il ricorso, secondo gli Ermellini, non evidenziava una “manifesta illogicità” della motivazione né un travisamento delle prove. Al contrario, si limitava a proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice d’appello, sollecitando di fatto un nuovo giudizio sul merito della quantificazione della pena, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, sufficiente e logica. I giudici di merito avevano correttamente giustificato la misura della pena tenendo conto di elementi specifici, quali i precedenti penali dell’imputato e la pluralità delle persone offese dal reato. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui la decisione sulla pena è “rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica”.
Il giudice di merito ha il dovere di motivare la sua scelta, ma solo nei limiti necessari a far emergere il suo percorso logico-valutativo circa l’adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo. Una volta assolto tale obbligo, la scelta discrezionale non è più criticabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una “nuova differente valutazione” è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare un vizio concreto e palese del ragionamento, come una contraddizione logica insanabile o l’omissione di valutazione di una prova decisiva. In assenza di tali vizi, il ricorso si espone a una sicura dichiarazione di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di 3.000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione sulla pena è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o una manifesta illogicità della motivazione, si limita a criticare la valutazione discrezionale del giudice di merito, sollecitando una nuova e diversa valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Quali elementi considera il giudice per determinare la pena?
Il giudice di merito determina la pena esercitando la propria discrezionalità, ma deve motivare la sua decisione tenendo conto di elementi concreti come la gravità del reato, i precedenti penali dell’imputato e la sua personalità, come specificato nella sentenza impugnata che ha considerato i precedenti e la pluralità di persone offese.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo quanto stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e applicato in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46257 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado tenuto conto dei precedenti penali e della pluralità delle persone offese; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una motivazione puntuale, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito, ma ne sollecita solo una nuova differente valutazione non consentita in sede di legittimità
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Con igliere estensore
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