Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/02/1986
avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
R.G.N. 6100/25 COGNOME NOME TINDAFtA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione per la ritenuta tenui
del fatto, contestato ai sensi dell’art. 392 cod. pen.);
Premesso che con ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data
5 febbraio 2025, l’originario atto di appello presentato dall’imputato attravers suo legale rappresentante è stato convertito in ricorso per cassazione ai sensi
combinato disposto degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.;
Esaminato il motivo di ricorso;
che il motivo dedotto con il ricorso attraverso cui si censura la
Ritenuto sentenza impugnata con riferimento alla offensività della condotta contestata è
manifestamente infondato perché, per quanto breve, il mancato esercizio del proprio diritto da parte della persona offesa non dà comunque conto della rivendicata inoffensività della condotta, anche considerando il fatto che nel specie il rispristino della immediata disponibilità del bene è stata realiz contestualmente alla presenza delle forze dell’ordine allertate dal Lentini;
Ritenuta dunque la inammissibilità cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025