Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSARNO il 02/10/1969
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale NOME COGNOME ha richiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato;
letti i motivi del ricorso;
letta la missiva del ricorrente in data 8 luglio 2025;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto
degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in
ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,
COGNOME, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025