Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38281 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ir
l RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non supera i vaglio di ammissibilità per la sua aspecificità e, comunque, per la manifest infondatezza perché fondato su una errata interpretazione delle norme, soslanziali e processuali, in materia di continuazione.
Il giudice dell’esecuzione investito di una istanza tesa d otenere il riconoscimento del vincolo della continuazione a mente dell’art. 671 od. proc. pen. può pronunciare decreto di inammissibilità non solo nel caso in cui Nirichiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge l na anche quando costituisca, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. pro. pn ., mera riproposizione di una richiesta già rigettata, perché basata sui medesimi elementi.
Il principio del ne bis in idem, d’altra parte, permea l’interò orcinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e dell decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il rItHo ci princi generale dell’ordinamento dal quale, a norma dell’art. 12 preleggi, comrna 2,
‘ ( 1t. Céuu)
E’, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia del giudice dell’esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione ” preclude la riproposizione della richiesta, quand’anche limitata ad lcur’i soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011,R , r. 249913 0- <7 – 01. Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284242 – 01).
2 L'ordinanza impugnata, in conformità ai rammentati principi, ha nservato che l'istanza avanzata nel presente procedimento h ' non poteva essere ccnsiderata ammissibile perché costituiva mera riproposizione di altra precedentemente /Sregettata in esito a diverso procedimento promosso ex art. 671 cFod. proc. pen. e definito con ordinanza irrevocabile del 21 dicembre 2022.
Il ricorrente ha del tutto ignorato questo punto, pure decisio ai fini della decisione sfavorevole limitandosi ad evidenziare le novità effeti ivamente intervenute rispetto alla domanda di continuazione rigettata in sed cognitiva.
ità chal ricorso, prol:essuali e, 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne clla ca
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre d( lla Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca!sa de ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.