Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Respinto in Cassazione
L’ordinanza in commento, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo concetto, sebbene tecnico, ha implicazioni pratiche molto significative per chiunque decida di impugnare un provvedimento giudiziario. Analizziamo insieme la vicenda e le sue ripercussioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Gela in data 20 novembre 2024. Non disponendo del testo integrale del provvedimento impugnato, non è possibile entrare nei dettagli della questione di merito. Ciò che è centrale, tuttavia, è che il ricorrente ha deciso di portare la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso, non è entrata nel merito della questione. Invece di valutare se il Tribunale di Gela avesse ragione o torto, i giudici si sono fermati a un livello precedente, dichiarando l’appello semplicemente ‘inammissibile’.
Questa decisione significa che il ricorso non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, che la legge richiede per poter essere esaminato. La pronuncia di inammissibilità del ricorso è una sorta di ‘sbarramento’ processuale che impedisce al giudice dell’impugnazione di procedere con la valutazione dei motivi presentati.
Le Motivazioni
L’estratto dell’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, tra cui:
* Mancanza di motivi specifici: quando l’atto di ricorso non articola critiche chiare e precise al provvedimento impugnato.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La conseguenza principale di questa pronuncia è che il provvedimento del Tribunale di Gela è diventato definitivo e non più contestabile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe e fungono da monito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato a:
1. Pagare le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti per valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di procedere, al fine di evitare non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche un significativo aggravio di costi.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni dell’appello perché mancano i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione del giudice precedente diventa definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia un’ulteriore somma di 3.000 euro a titolo di sanzione, da versare alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso era inammissibile?
No, il testo fornito è un estratto che riporta solo la decisione finale (declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese), senza specificare le motivazioni giuridiche che hanno portato a tale conclusione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIBERA il 31/05/1955
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di GELA
dato avviso alle .arti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Gela, in funzione di gi
dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposte da NOME COGNOME rideterminare la pena dell’ergastolo inflitta con la sentenza pronunciata dalla Corte
appello di Caltanissetta il 23 settembre 2000;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato con dichiarazione
all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Oristano, peraltro senza la formulazione
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017
prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le Memorie ed ì motivi nuov essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazion
che il ricorso è pertanto inammissibile;
Ritenuto
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in man elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissib
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle am
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/2025