Inammissibilità Ricorso: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma richiede il rispetto di rigorosi requisiti procedurali. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze dirette dell’inammissibilità del ricorso, un esito che comporta non solo la fine del percorso giudiziario ma anche significative sanzioni economiche. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una valutazione attenta prima di adire la Suprema Corte.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso in esame trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Un cittadino, ritenendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando alla Suprema Corte la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato. L’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata per il mese di maggio 2025.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, ha emesso una decisione netta e definitiva. Con ordinanza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a un vaglio preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché l’impugnazione potesse essere esaminata.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è una mera statuizione processuale, ma produce effetti economici tangibili a carico del proponente. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione volta a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle forme di legge, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame, per la sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la tardività della sua proposizione, la genericità dei motivi, la richiesta di una rivalutazione dei fatti (che è preclusa in sede di legittimità) o la mancanza di uno dei requisiti formali previsti dal codice di procedura penale. La decisione della Settima Sezione, spesso deputata a trattare i ricorsi con profili di inammissibilità manifesta, implica che i vizi del ricorso erano evidenti e tali da non consentire alcuna discussione sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, seppur breve, è un chiaro monito sull’importanza di un approccio ponderato e tecnicamente ineccepibile all’impugnazione in Cassazione. L’esito di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore possibilità di riesame, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il cittadino. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti, disincentivando iniziative giudiziarie dilatorie o prive dei necessari presupposti giuridici.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino avverso la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’ in Cassazione?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte lo respinge senza valutare la fondatezza delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORTONA il 03/02/1956
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la tardività della querela in mer
al delitto di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. è inammissibile in quanto questione sottra vaglio della Corte di appello specie là dove il ricorrente vorrebbe fondare la tardività
condizione di procedibilità su valutazioni afferenti alla ricostruzione del fatto mai prospetta rilevato
che manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche al trattamento sanzionatorio adeguatament
motivato, in ragione della sua esigua determinazione in un mese di reclusione sulla base della sua apprezzata congruità, ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ragioni della decisione che
ritenersi adeguata anche alla luce della genericità del corrispondente motivo di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.