Inammissibilità Ricorso: Le Pesanti Conseguenze Economiche
L’esito di un processo non è sempre una questione di torto o ragione nel merito. A volte, il percorso giudiziario si interrompe per ragioni procedurali, come nel caso di inammissibilità ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, spesso onerose, che derivano da un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte. Analizziamo insieme questo caso per capire cosa significa e quali sono le implicazioni pratiche per il cittadino.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da un Tribunale. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di primo grado, ha cercato di ottenere una revisione del giudizio. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una pronuncia di tipo meramente processuale da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha posto fine al procedimento. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo della questione (se il ricorrente avesse ragione o torto), ma si ferma a un gradino prima, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le conseguenze per il ricorrente non sono state solo la mancata revisione della sentenza, ma anche una condanna economica significativa. Nello specifico, la Corte ha disposto:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha un carattere punitivo e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La pronuncia di inammissibilità ricorso è una delle più severe in ambito procedurale. Comporta la cristallizzazione della sentenza impugnata, che diventa quindi definitiva. Oltre a ciò, come dimostra il caso in esame, scattano sanzioni economiche che possono essere anche molto elevate. La condanna alla Cassa delle ammende è una misura prevista dal codice di procedura penale proprio per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, gravando il ricorrente di un costo aggiuntivo rispetto alle sole spese legali.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità (trattandosi di un dispositivo che anticipa la motivazione completa), possiamo delineare le cause più comuni. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per una serie di vizi, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente quali siano gli errori di diritto commessi dal giudice precedente.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
* Vizi di forma: L’atto potrebbe essere stato presentato fuori termine o senza il rispetto delle formalità richieste dalla legge.
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti appaiono sin da subito privi di qualsiasi fondamento giuridico.
La decisione di condannare il ricorrente a una sanzione pecuniaria è motivata dalla necessità di responsabilizzare chi adisce la Corte Suprema, garantendo che l’accesso a questo ultimo grado di giudizio sia riservato a questioni giuridiche serie e fondate.
Conclusioni
Questo caso ci insegna una lezione fondamentale: impugnare una sentenza, specialmente ricorrendo in Cassazione, è un passo che richiede massima cautela e una rigorosa analisi giuridica. La declaratoria di inammissibilità ricorso non solo preclude ogni possibilità di vedere riformata la decisione sfavorevole, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e punitive. È quindi cruciale affidarsi a un professionista esperto che possa valutare con cognizione di causa le reali probabilità di successo dell’impugnazione, per evitare di incorrere in costi e sanzioni che si aggiungono alla delusione di un esito processuale negativo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione ammontava a quattromila euro.
La decisione di inammissibilità della Corte di Cassazione può essere impugnata?
No, le decisioni della Corte di Cassazione, essendo l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, sono definitive e non possono essere oggetto di ulteriore impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/01/1982
avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, I. fall.;
– Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione di sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc.
pen.), richiesta dopo il 3.8.2017 – è indeducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2- bis,
cod. proc. pen.;
– Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi
dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025.