Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COTIGNOLA il 07/05/1955
avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la violazione d legge in relazione agli artt. 162-bis cod. pen., 20, comma 1, 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del
1994, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale – pur riconoscen
causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante il sia pur tardivo adempimento al prescrizioni impartite dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro – ha negato i presuppost
per fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l’accesso all’oblazione in vi giudiziale ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994 per la dirimente ragion
obliterata dal ricorrente – che la domanda di oblazione era stata avanzata, per la prima volt in sede di discussione, e, quindi, ben oltre il termine previsto, a pena di inammissibil
dall’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999, Nolano, Rv.
214067 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.