Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CALTANISSETTA il 03/03/1970
avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avy(so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto il vizi motivazione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 14
novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, con cui gli è stata applicata la pena anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen.
commi 1 e 1
bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Caltanissetta il 16 luglio 2024
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2
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bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi
sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma GLYPH aprile 2025.