Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 10/03/1960
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo con un unico motivo, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione i
relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perc riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr
argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non o alcun confronto (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, cfr. Sez. U,
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, i cui principi, in tema appello, si applicano anche al ricorso per cassazione). Occorre, inoltre, ricor
che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso all discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabi
qualora, come nel caso di specie (p. 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio assistita da motivazione manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pre dente