Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/01/1970
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso (replicato con memoria del 13 marzo
2025), con cui si contesta violazione di legge di legge penale in ordine agli artt.
178, comma 1, lett.
c, e 598-bis cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 3 e
24 Cost., risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità,
secondo cui «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in
mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica
l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto d difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.