Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15650 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che le imputate NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma
pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato, così come previamente riqualificato,
di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l’entità della pena, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448,
comma 2 – bis,
cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 –
bis cod. proc. pen., e che
le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025