Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29177 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 24/10/1998
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova di conferma della pronuncia di condanna emessa il 12
novembre 2021 dal Tribunale di Genova in relazione al reato di cui agli artt.
110,112, comma 4,624 e 625 nn.2 e 5, cod. pen. commesso in Genova il 15
giugno 2018;
considerato che, con unico motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 530 cod. pen. e vizio di motivazione, ritenendo che le prove
a fondamento dell’identificazione dell’imputato come autore del furto non fossero idonee a condurre a un giudizio di colpevolezza;
considerato che il procedimento si è svolto secondo il rito abbreviato e l’identificazione dell’imputato è avvenuta sulla base delle immagini tratte dal
sistema di videosorveglianza, tenendo conto del vistoso tatuaggio al braccio visibile nelle immagini e corrispondente a quello dell’imputato, e del
riconoscimento certo da parte del teste COGNOME oltreché sulla base delle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso imputato;
considerato, pertanto, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il Con re estensore
Così deciso il 14 luglio 2025
Il PsiJente