Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello Costa Caro
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più delicate e con le conseguenze più dirette per chi decide di impugnare una sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione penale ci offre un chiaro esempio delle implicazioni economiche che possono derivare da un ricorso ritenuto inammissibile, specialmente quando la causa è attribuibile a una colpa del proponente. Analizziamo insieme questo provvedimento per comprendere meglio la decisione dei giudici e le sue conseguenze pratiche.
Il Caso in Breve
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. L’individuo, tramite i suoi legali, ha deciso di portare la questione di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per contestare la decisione del tribunale.
Tuttavia, l’esito dell’impugnazione non è stato quello sperato. I giudici della Corte Suprema, dopo aver esaminato gli atti, hanno emesso un’ordinanza che ha posto fine al percorso processuale del ricorso in modo netto e definitivo.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’integrale inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni dell’appellante fossero fondate o meno. Si ferma invece a un livello precedente, constatando che il ricorso mancava dei requisiti necessari per poter essere giudicato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e particolarmente onerosa per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come prassi in caso di soccombenza, chi ha proposto il ricorso deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria: la Corte ha inflitto al ricorrente anche il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità per Colpa
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese. Inoltre, e questo è il punto cruciale del caso, se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nel provvedimento in esame, i giudici hanno ritenuto “evidente” che il ricorrente avesse proposto il ricorso “determinando la causa di inammissibilità per colpa”. Questo passaggio è fondamentale. La sanzione pecuniaria non è automatica, ma scatta quando l’errore procedurale o la carenza dei motivi di ricorso sono imputabili a una negligenza o a una condotta colposa della parte. La Corte ha richiamato anche un’importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), che ha consolidato questo principio, legando la sanzione alla responsabilità del ricorrente nell’attivare inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile. Proporre un ricorso in Cassazione in modo superficiale o senza validi presupposti giuridici non è privo di conseguenze. L’inammissibilità del ricorso per colpa comporta un esborso economico significativo, che va oltre le semplici spese legali. La condanna a pagare una sanzione alla Cassa delle ammende serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e scrupolosa prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un pesante aggravio di costi.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non si entra nel merito della questione, ma ci si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale dell’atto.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di 3.000 euro?
La Corte ha ritenuto che la causa di inammissibilità del ricorso fosse da attribuire a una “colpa” del ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, questa circostanza comporta, oltre al pagamento delle spese, l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
No, la sanzione non è automatica. Viene applicata quando i giudici ravvisano che l’inammissibilità sia stata causata da una condotta colposa di chi ha presentato il ricorso, come nel caso di motivi manifestamente infondati o di vizi procedurali gravi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/10/1968
avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle2aniA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
in epigrafe;
considerato che con la recente modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad
opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la
facoltà dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo
di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto,
a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal
ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile;
ritenuto che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025