Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/10/1979
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo motivo è generico, versato in e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità per i
di cui all’art. 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gi dalla Corte territoriale (si veda pagina 6); ii) il secondo motivo è meramente confutat
generico, avendo la Corte argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla n concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della negativa personalità
ricorrente e dei suoi precedenti penali, dovendosi, al riguardo, ribadire che, al fine di rit escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame,
gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a deter o meno il riconoscimento del beneficio, sicché le stesse possono essere negate anche soltanto
in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, si pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2, n. 389
20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025