Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito; molte si arrestano di fronte a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo esito non è privo di conseguenze, come dimostra una recente ordinanza che condanna il ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale decisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente, un individuo nato nel 1985, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. La Corte, riunitasi in udienza, ha proceduto all’analisi preliminare del ricorso proposto.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso e le Sue Conseguenze
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole per l’istante. Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, fermando il processo al suo stadio iniziale di valutazione. La declaratoria di inammissibilità ha attivato automaticamente delle conseguenze economiche severe per il ricorrente, come previsto dalla legge per scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurre che il ricorso fosse privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per accedere al giudizio di Cassazione. Tipicamente, un ricorso è inammissibile quando, ad esempio, non denuncia una violazione di legge, ma tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti (attività preclusa in sede di legittimità), oppure quando è redatto in modo non conforme alle prescrizioni del codice di procedura o è presentato oltre i termini perentori.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende non è una misura punitiva discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dal legislatore. Essa serve a un duplice scopo: ristorare lo Stato dei costi del procedimento attivato inutilmente e sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a casi con effettive e fondate questioni di diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente la vicenda processuale per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze patrimoniali rilevanti. Per i cittadini e i professionisti legali, questo caso serve come monito sull’importanza di una valutazione attenta e rigorosa dei motivi di ricorso, al fine di evitare esiti processuali ed economici sfavorevoli.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto, ma si ferma a una verifica preliminare della sua ammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato i fatti della causa in questa ordinanza?
No, la declaratoria di inammissibilità ha impedito alla Corte di esaminare la vicenda nel merito. La decisione si è basata unicamente su una valutazione della correttezza procedurale e dei presupposti del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il 21/03/1985
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME difensore dell’imputato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in parte, costituito da mere doglianze in pu di fatto (in ordine alla dedotta inidoneità della condotta contestata ad integrare il reato
all’art. 337 cod. pen., si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; in ordine alla dedott insussistenza del reato di lesioni si veda la pagina 6 della sentenza impugnata);
rilevato che anche l’ultimo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perc relativo alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 585 cod. pen., in relazione all’art.
1 e n. 5-bis cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo
giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.