Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod
è inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell’art
proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente es
la qualificazione del fatto in termini di “particolare tenuità” in considerazione de dell’ammontare dell’imposta evasa, pari a oltre 288 mila euro, essendo sfornita di prova
circostanza che la somma di 402.614,87 euro provenisse d&finanziamento soci;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque,
manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto no manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, non solo i precedenti penal
cui è gravato l’imputato, ma anche la circostanza che l’imputato medesimo non ha mai provveduto al versamento del dovuto all’erario;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.