Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 03/01/1995
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, previa esclusione della contestata recidiv ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità del
ricorrente per il delitto pluriaggravato di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazio in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente
infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. c
considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2
n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME Rv. 271269 – 01), evidenziando l’assenza di qualsivoglia condotta passibile favorevole apprezzamento, e l’insufficienza a tal fine della sola incensuratezza rendendo dunque
una motivazione logica e conforme al diritto; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente l’età e la
provenienza familiare dell’imputato);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.