Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 28/06/2002
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VERONA
p ato avviso alle parti; –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona che gli ha applicato la pena
ex art.
444 cod. proc. pen. per il reato aggravato di furto in abitazione;
considerato che:
– contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif
correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.);
– ed è, per l’appunto, «inammissibile» – poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il ri per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale», come nella specie, «si deduca
l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza d proscioglimento
ex art.
129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv.
272014 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, con ordinanza de plano ex art.
610, comma
5-bis cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.