Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando l’Impugnazione Costa Cara
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta un esito processuale severo, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i presupposti di tale decisione e le relative sanzioni, offrendo un monito sull’importanza di presentare impugnazioni fondate su motivi validi e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo legale, ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. Il ricorso si basava su tre distinti motivi di censura.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha ritenuto che nessuno dei motivi proposti potesse superare il vaglio di ammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni:
Profili di Censura Ripetitivi
I primi due motivi del ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità dell’imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. I giudici di legittimità hanno osservato che tali argomentazioni erano una mera riproduzione di questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente le stesse identiche censure, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Manifesta Infondatezza del Terzo Motivo
Il terzo motivo, invece, contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio. Anche su questo punto, la Corte ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, era supportata da una motivazione considerata “sufficiente e non illogica” e teneva adeguatamente conto delle argomentazioni difensive presentate. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi confermata anche sotto questo profilo.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Al contrario, la legge prevede specifiche sanzioni processuali.
1. Condanna alle Spese Processuali: Come in ogni giudizio, la parte la cui domanda viene respinta è tenuta al pagamento delle spese del procedimento.
2. Sanzione Pecuniaria: Oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene irrogata quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno implicitamente affermato che proporre un ricorso senza una seria possibilità di accoglimento costituisce un comportamento colposo che giustifica un’ulteriore sanzione economica.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, i motivi proposti non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi precedenti, né possono contestare valutazioni di merito del giudice (come la quantificazione della pena) se queste sono sorrette da una motivazione logica e adeguata. L’ordinanza ribadisce che l’abuso dello strumento processuale, attraverso la presentazione di ricorsi palesemente infondati o ripetitivi, deve essere sanzionato per non sovraccaricare inutilmente il sistema giudiziario e per responsabilizzare le parti processuali.
Le Conclusioni
Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere ponderato attentamente. Un ricorso basato su motivi fragili, ripetitivi o manifestamente infondati non solo non porterà al risultato sperato, ma esporrà il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma discende da una valutazione di colpa del ricorrente, che avrebbe dovuto, con l’ausilio del proprio difensore, valutare più attentamente le reali possibilità di successo della propria impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte nel grado precedente, oppure quando sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e logica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora si ritenga che abbia agito con colpa nel proporre l’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto senza una seria probabilità di accoglimento, configurando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa sanzione serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: 1) i primi due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al d della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda p. 2); 2) il ter è manifestamente infondato perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.