Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Condanna a Spese e Sanzione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito le severe conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso con motivi generici e aspecifici. La decisione sottolinea che l’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma può comportare anche significative sanzioni economiche a carico del proponente. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Una persona condannata si è rivolta alla Corte di Cassazione per impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il provvedimento originale si basava su una valutazione della condotta della ricorrente, giudicata come indicativa di una “indole particolarmente indifferente al rispetto delle leggi e delle prescrizioni”. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che la persona non intendesse adeguare il proprio comportamento futuro a modelli socialmente accettabili, discostandosi da un passato deviante.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati come una mera “critica confutativa e aspecifica”. In altre parole, la difesa non ha sollevato censure precise e puntuali contro la logicità o la coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitata a contestarlo in modo generico.
Questa carenza di specificità nei motivi di impugnazione è un vizio procedurale grave che, secondo la legge, porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della vicenda, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Le Motivazioni della Condanna a Spese e Sanzione
La conseguenza diretta e inevitabile della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la Corte non si è fermata qui. Richiamando un principio consolidato, sancito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, i giudici hanno aggiunto un’ulteriore condanna.
Quando la proposizione del ricorso è viziata da colpa, ovvero quando viene presentato con leggerezza, senza un’adeguata valutazione della sua fondatezza, scatta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, non potendosi escludere profili di colpa, la Corte ha ritenuto equo quantificare tale sanzione in tremila euro. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata logica e coerente, rendendo l’appello palesemente infondato e, quindi, colposo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità e diligenza. Proporre un ricorso in Cassazione richiede l’individuazione di vizi specifici e pertinenti nel provvedimento che si intende contestare. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e generiche non solo è destinata al fallimento processuale, ma espone il cliente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna alla sanzione pecuniaria non è automatica, ma discende da una valutazione della colpa nell’aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia, un principio che mira a scoraggiare i ricorsi pretestuosi o palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, aspecifici e si limitano a una critica confutativa, senza individuare precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La persona che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e, qualora non sia possibile escludere la colpa nella sua presentazione, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione pecuniaria viene imposta perché la presentazione di un ricorso palesemente infondato o generico è considerata un atto colposo. Si sanziona l’aver attivato il sistema giudiziario senza una reale e fondata ragione legale, in base a principi stabiliti anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a CATANZARO il 16/01/1990
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro revocato la misura della detenzione domiciliare, concessa ad NOME COGNOME dal medesimo
Tribunale con ordinanza del 11/04/2024, per esser pervenuta a carico della stessa una segnalazione per il reato di furto, perpetrato all’interno di un esercizio commerciale.
2. Avverso tale ordinanza NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione, deducendo non ricorrere i presupposti richiesti dalla legge, in vista
revoca della suddetta misura alternativa.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non individua singoli aspetti del provvedimen impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova
e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, pe revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha
correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congru scevra da vizi giuridici e sottolineando come la evidenziata trasgressione sia evocativa di ind particolarmente indifferente al rispetto delle leggi e delle prescrizioni, oltre a manifestare la condannata non intenda improntare la propria futura condotta di vita a modelli socialment accettabili e difformi rispetto al passato deviante. La motivazione del provvedimento impugnat è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una critica confutativ aspecifica.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche di una sanzione favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.