Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro revocato la misura della detenzione domiciliare, concessa ad NOME COGNOME dal medesimo
Tribunale con ordinanza del 11/04/2024, per esser pervenuta a carico della stessa una segnalazione per il reato di furto, perpetrato all’interno di un esercizio commerciale.
2. Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione, deducendo non ricorrere i presupposti richiesti dalla legge, in vista
revoca della suddetta misura alternativa.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non individua singoli aspetti del provvedimen impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova
e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, pe revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L’ordinanza impugNOME, peraltro, ha
correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congru scevra da vizi giuridici e sottolineando come la evidenziata trasgressione sia evocativa di ind particolarmente indifferente al rispetto delle leggi e delle prescrizioni, oltre a manifestare la condanNOME non intenda improntare la propria futura condotta di vita a modelli socialment accettabili e difformi rispetto al passato deviante. La motivazione del provvedimento impugnat è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una critica confutativ aspecifica.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche di una sanzione favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.