Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15511 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 09/05/1985
avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
‘ udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa
l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano,
a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto
proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto
come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare
alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione
(Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, COGNOME, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 aprile 2025.