Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCUTARI( ALBANIA) il 31/03/1988
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione e alla mancata derubricazione del reato di cui all’art. 648 cod.
pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen. non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza
impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi osservato
tra affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al
discrimen il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza
(Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2,
n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.