Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PORTICI il 05/04/1967
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2023,
di condanna nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 615-ter,
615-quater, 617-quater, 617-sexies e 640-ter, primo
comma, cod. pen.;
2. Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento d’appello in relazione alla condanna e al
trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e manifestamente infondato, atteso che la sentenza risulta adeguatamente motivata, quanto all’affermazione di
responsabilità del ricorrente.
Costituisce, poi, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato,
poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.