Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 16/12/1966
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria con conclusioni e nota spese
della parte civile;
rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente
contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen., costituiscono la mera
riproposizione dei motivi d’appello, tecnica redazionale non consentita in
Cassazione, che non è un terzo giudice del merito; riproporre per l’ennesima volta la valutazione delle prove, contestare sotto il profilo della congruità, erroneità,
financo ragionevolezza, l’analisi del fatto ed il risultato cui è giunto il giudice d merito nell’interpretazione del fatto, è inammissibile in questa sede, se la
doglianza non rientra in una delle sole tre categorie (mancanza, contraddittorietà
e manifesta – e non ‘mera’ – illogicità) in grado di elevare la critica alla motivazione in un giudizio sulla legittimità della stessa. Tutto il resto è merito, e a questa Corte
non interessa (non deve interessare) affatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile, per la tardività della memoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ANaA- 5(.62Q.,2 5pese c=1′( p 9 rt2 cu.2
Così deciso, il 17 giugno 2025.