Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze della Colpa del Ricorrente
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi mette in luce un aspetto cruciale della procedura penale: le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, le ripercussioni per chi l’ha proposta possono essere significative, non solo in termini di esito del giudizio ma anche dal punto di vista economico. Approfondiamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 8 gennaio 2025. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale della Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, la validità formale e sostanziale del ricorso proposto.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio che impedisce l’esame della fondatezza dei motivi di impugnazione. La decisione si fonda sul principio, consolidato dalla giurisprudenza, che l’inammissibilità dell’atto è riconducibile a una ‘colpa’ del ricorrente stesso.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, essa comporta due importanti conseguenze di natura economica a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il soggetto che ha presentato il ricorso inammissibile è tenuto a rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione di quella fase del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di una somma, determinata in via equitativa in 3.000,00 euro, a favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base di questa decisione si radicano in un principio fondamentale della giustizia: evitare l’abuso dello strumento processuale. La Corte, richiamando implicitamente i principi espressi anche dalla Corte Costituzionale (in particolare con la sentenza n. 186/2000), sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Quando un ricorso viene redatto senza rispettare i requisiti di legge, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie, è corretto che le conseguenze, anche economiche, ricadano sulla parte che ha agito con negligenza. La sanzione pecuniaria non è quindi una punizione per aver perso la causa, ma una conseguenza diretta per non aver rispettato le regole procedurali necessarie per farla esaminare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La fase di ammissibilità è un filtro rigoroso che richiede la massima attenzione e competenza tecnica. Un’inammissibilità del ricorso non solo preclude ogni possibilità di vedere accolte le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche rilevanti. Ciò evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare attentamente i presupposti e le modalità di redazione dell’atto di impugnazione, per evitare di incorrere in errori procedurali che possono costare molto caro.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, il che significa che i motivi di contestazione alla sentenza precedente non vengono discussi. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma oltre alle spese processuali?
La condanna al pagamento di una somma (in questo caso 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende è una sanzione prevista quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del ricorrente. Serve a disincentivare impugnazioni presentate senza il dovuto rispetto delle norme procedurali.
Qual è il fondamento giuridico per questa sanzione pecuniaria?
La decisione si basa su un principio consolidato, rafforzato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (come la sentenza n. 186/2000), che mira a sanzionare l’uso negligente o dilatorio degli strumenti di impugnazione, che causa un inutile lavoro per l’apparato giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 31/10/2003
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che lo ha riconosc colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto dell satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allo
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos
a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
(Sez.
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità
4, n.
34270
del
03/07/2007, Rv. 236945,
COGNOME;
Sez.
U, n.
8825
del
27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ehl versamentd della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025