Inammissibilità Ricorso: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. La decisione sancisce l’inammissibilità del ricorso proposto da un soggetto avverso una sentenza del Tribunale di Brescia, stabilendo importanti conseguenze economiche a suo carico. Questo caso sottolinea l’importanza fondamentale di una corretta impostazione processuale nei gradi più alti di giudizio.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 15 gennaio 2025, ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 13 maggio 2025, ha esaminato la richiesta avanzata dal ricorrente.
Tuttavia, l’esame non è entrato nel merito della questione, ossia non ha valutato se la sentenza di primo grado fosse giusta o sbagliata. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, attraverso un’ordinanza, ha emesso un verdetto puramente processuale. Ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questo significa che l’impugnazione non è stata ritenuta idonea a essere discussa nel merito, probabilmente per vizi di forma, carenza dei motivi previsti dalla legge o altre irregolarità procedurali.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice e severa:
1. La sentenza del Tribunale di Brescia diventa definitiva.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria.
Le Sanzioni Economiche Accessorie
Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, la motivazione di un provvedimento di questo tipo risiede implicitamente nel mancato rispetto dei presupposti che la legge richiede per l’accesso al giudizio di legittimità. Le cause di inammissibilità sono tassative e possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici di impugnazione tra quelli consentiti, o la proposizione di questioni di mero fatto, non valutabili in sede di Cassazione.
La decisione di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria è motivata dalla necessità di sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che ha causato un inutile dispendio di risorse per l’amministrazione della giustizia.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un esito che comporta conseguenze pratiche e finanziarie significative per chi lo subisce. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende agisce come un deterrente, sottolineando che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità e cognizione tecnica. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa competente per valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di presentarlo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non valido.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a stabilire le relative condanne economiche. Le ragioni specifiche risiedono nel mancato rispetto delle norme procedurali che regolano il ricorso per Cassazione, ma non sono dettagliate nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 21/07/1987
avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sen degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia per il reato di cui al
commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza di motivazione) è inammissibile, perché
avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per mot attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra
e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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