Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ERICE il 21/10/1996
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 4 luglio 2024 la Corte di appello
di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 3 novembre 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato COGNOME NOME alla
pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato
l’elemento soggettivo del reato contestato;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte palermitana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha
considerato pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato contestato osservando che la mancanza in cui sarebbe incorso l’imputato omettendo di
fornire le corrette informazioni al fine di percepire il reddito di cittadinanza, non esclude la sussistenza del dolo, avendo quello consapevolmente omesso di
fornire la corretta informazione;
che il ricorso devd.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente