Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e Condanna alle Spese
Un’ordinanza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2025 ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questa decisione, sebbene concisa, è di fondamentale importanza pratica perché definisce non solo l’esito del giudizio di legittimità, ma impone anche precise conseguenze economiche a carico della parte che ha presentato l’impugnazione. Comprendere i meccanismi che portano a tale esito è cruciale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
I Fatti Processuali
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 4 marzo 2025. Un soggetto, condannato in primo grado, decideva di impugnare la decisione direttamente davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non è entrato nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
La Pronuncia di Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. Questo significa che i giudici non hanno valutato se la sentenza del Tribunale fosse giusta o sbagliata nel merito, ma hanno riscontrato un vizio preliminare che ha impedito l’esame della questione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza alcuna discussione sul fondo della vicenda.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro. Questa non è un risarcimento, ma una sanzione pecuniaria volta a disincentivare ricorsi temerari o palesemente infondati, i quali congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame, essendo un provvedimento molto sintetico, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato i giudici a dichiarare l’inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione in materia penale sono tassativamente previste dalla legge. Possono riguardare, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che attengono al merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità. La decisione di sanzionare il ricorrente con il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende suggerisce che la Corte abbia ravvisato una colpa nella proposizione del gravame, ritenuto probabilmente privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati in modo responsabile. La dichiarazione di inammissibilità ricorso non è una mera formalità, ma una decisione che preclude l’esame nel merito e comporta conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende serve come monito, sottolineando la necessità che i ricorsi siano supportati da valide ragioni giuridiche, per non gravare inutilmente sulla macchina della giustizia.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 20/06/2025.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 04/03/2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/04/1972
avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 10922/25 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., ha ap
la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che è inammissibile il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in relaz alla verifica delle cause di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen., essendo generico e
proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
che l’inammissibilità del ricorso,
«de plano»
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc.
pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025