Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Fallito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità. Comprendere il concetto di inammissibilità ricorso è fondamentale per chiunque affronti un procedimento giudiziario, poiché un errore in questa fase può precludere l’esame nel merito della propria causa e comportare sanzioni economiche. Analizziamo la decisione per capire meglio la sua portata.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano in data 24 settembre 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza di secondo grado, contestandone la legittimità davanti alla Suprema Corte. Il caso giungeva quindi all’esame della Settima Sezione Penale.
La Decisione della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e udito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza. Con questo provvedimento, il collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, non solo la sentenza impugnata è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene il testo del provvedimento non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, è possibile delineare le cause generali che portano a tale esito in sede di legittimità. Un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte attinenti a vizi procedurali o a una non corretta formulazione dell’atto. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si intendono denunciare.
* Proposizione di questioni di fatto: il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
* Vizi di forma: l’atto di ricorso non rispetta i requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione di inammissibilità, quindi, non esprime un giudizio sulla fondatezza o meno delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando l’impossibilità di procedere all’esame del merito.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di redigere un atto di impugnazione che non solo esponga validamente le ragioni di diritto, ma che rispetti anche scrupolosamente i requisiti formali richiesti dalla legge, evitando così un esito sfavorevole e ulteriori oneri economici.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione (cioè se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno) perché l’atto di ricorso presenta dei vizi procedurali o formali che ne impediscono la valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte emette un’ordinanza e non una sentenza in questo caso?
La Corte di Cassazione utilizza lo strumento dell’ordinanza per le decisioni che, come la dichiarazione di inammissibilità, risolvono questioni procedurali senza entrare nel merito della controversia, riservando la sentenza per le decisioni che definiscono il giudizio nel suo contenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a COGNOME il 20/11/1996
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME censura la
Ritenuto violazione di legge e il vizio di motivazione;
Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve
nell’esposizione di generiche censure di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che non si confrontano specificamente con la stessa, e
nell’enunciazione di principi di diritto non riferiti al caso di specie;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.