Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 24/05/1982
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’omessa risposta in ordine al richiesto bilanciamento
in termini di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile avendo il ricorrente accennato alla mera possibilità di concedere un diverso bilanciamento ma invero, articolando motivo
tendente alla disapplicazione della recidiva; che, infatti, in sede di impugnazione il giudice no
è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n.53710 del 23/02/2016,
C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto
motivi non esaminati dal giudice di merito, che risultino ab origine
inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito
favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.