Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/03/1990
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilit
riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che te ad una alternativa ricostruzione degli eventi, analiticamente e con precisione analizzati e desc
dalla Corte di appello (da pag. 3 a pag.
8);
rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo con cui si censura la
mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, in ragione della dat del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall’art. 131-bis che esclude l’applicazione del
norma in ipotesi di reato di cui all’art. 337 cod. pen. allorché commesso nei confronti di ag o ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.