Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. L’esito, in questi casi, non è una discussione nel merito delle ragioni dell’imputato, ma una declaratoria di inammissibilità ricorso con conseguente condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 25 ottobre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte, tuttavia, ha deciso la questione con un’ordinanza, un atto che, come vedremo, è tipico per le decisioni di rito come quella in oggetto.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Ricorso e Sanzione
La Corte di Cassazione non è entrata nel vivo della questione. Invece di analizzare le motivazioni portate dal ricorrente, ha interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Palermo è diventata definitiva e non più impugnabile.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione non è una pena legata al reato originario, ma una conseguenza puramente processuale, volta a sanzionare l’uso improprio dello strumento del ricorso e a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o prive dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Il documento in analisi non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale declaratoria in sede penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Genericità dei motivi: quando le censure sollevate sono vaghe e non indicano con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo (ad esempio, la credibilità di un testimone), ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
* Mancanza di interesse: il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
* Vizi formali: errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini perentori per il deposito.
La decisione tramite ordinanza, anziché sentenza, è una procedura accelerata che la Corte utilizza proprio quando i motivi di inammissibilità sono evidenti, senza necessità di una pubblica udienza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure precise e fondate su questioni di diritto. La sanzione pecuniaria per l’inammissibilità ricorso serve da deterrente contro la presentazione di appelli dilatori o infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Per il cittadino, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere attentamente ponderata con il proprio legale, valutando non solo le possibilità di successo nel merito, ma anche il rischio concreto di vedere il proprio ricorso respinto per ragioni procedurali, con l’ulteriore aggravio di una sanzione economica.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso presenta dei vizi formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la richiesta di revisione della sentenza viene respinta senza entrare nel vivo delle argomentazioni.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La principale conseguenza è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza averne i presupposti.
Perché la Corte decide con ‘ordinanza’ e non con ‘sentenza’?
La Corte utilizza l’ordinanza, un provvedimento più snello, quando deve decidere su questioni procedurali che non richiedono una valutazione del merito della causa, come appunto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La sentenza è invece riservata alle decisioni che risolvono la controversia nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANICATTI’ il 28/02/1982
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatori
adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenz impugnata (si vedano le pagine da 2 a 5 della motivazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025