Inammissibilità del Ricorso: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che decide nel merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione viene bloccato prima ancora che i giudici possano analizzarne il contenuto. Questo è il caso dell’inammissibilità ricorso, un esito procedurale che può avere conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce ne fornisce un chiaro esempio.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. La questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, dopo aver esaminato gli atti, non è entrata nel merito della vicenda, ma ha concluso il procedimento con un’ordinanza.
Il provvedimento ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e, come diretta conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cos’è l’Inammissibilità del Ricorso?
L’inammissibilità è una sanzione processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione (il ricorso) non rispetta i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Le cause possono essere molteplici:
* Vizi di forma: come la mancata indicazione dei motivi o la presentazione fuori termine.
* Mancanza di interesse: quando il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
* Manifesta infondatezza: quando i motivi addotti sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, i giudici non esaminano la fondatezza delle doglianze: l’atto viene rigettato per ragioni puramente procedurali.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
La conseguenza più rilevante di una dichiarazione di inammissibilità ricorso in sede penale è, oltre alla definitività della condanna impugnata, l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa non è una pena per il reato commesso, ma una sanzione per aver adito la Corte Suprema con un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto. Lo scopo è duplice: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e dissuadere dalla presentazione di impugnazioni futili o dilatorie che appesantiscono il lavoro della giustizia.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la sanzione pecuniaria dovesse ammontare a tremila euro. Questo importo, determinato discrezionalmente dai giudici, riflette la valutazione sulla colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione legale senza le dovute premesse.
le motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, una decisione di questo tipo implica che la Corte ha ravvisato una mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge per la proposizione del ricorso. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende funge da sanzione processuale per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
le conclusioni
La pronuncia offre un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, da esperire solo in presenza di validi e specifici motivi di diritto. La presentazione di un ricorso superficiale o palesemente infondato non solo non porta alla riforma della sentenza impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. È pertanto fondamentale affidarsi a un’attenta analisi legale prima di intraprendere la strada dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, per evitare che al danno della condanna si aggiunga la beffa di una sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione processuale prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile. Serve a penalizzare l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione e a scoraggiare ricorsi futili o dilatori.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità del ricorso?
No, il testo del provvedimento analizzato si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire la conseguente condanna pecuniaria, senza specificare le ragioni giuridiche che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19177 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19177 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARSALA il 25/12/1997
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui
131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina
3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025