Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/05/1980
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avvers
provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 20
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà de quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, preve
che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difen nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n.
25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura p dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizion
sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e dell deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stes
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 61 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elemen escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versame somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO