Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21419 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 27/06/2001
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe;
che rilevato
i
motivi – con cui il ricorrente ha censurato: 1) la revoca della sospensione condizionale della pena; 2) la mancanza di motivazione sulla ritenuta
sussistenza dei reati contestati; 3) e 4) l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.; 5) la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen. e dell’art.
62-bis cod. pen. 6) la mancata concessione dei doppi benefici di
legge – sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
che la censura sulla mancata applicazione dell’art. 393-bis cod.
considerato pen. non è stata dedotta in appello e, ad ogni modo, dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme da entrambi i Giudici del merito, si evince l’insussistenza dei presupposti per riconoscere l’anzidetta causa di non punibilità;
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.