Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CROTONE il 19/08/1986
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME relative alla
Rilevato violazione dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. – sono manifestamente
infondate.
Invero, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità
del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di
commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep.
2016, COGNOME, Rv. 265724; conforme: Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv.
280056).
Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l’irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Consegue da ciò – come
correttamente argomentato dall’ordinanza impugnata – la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.