Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il 05/08/1980
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del
fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà
dell’allontanamento dagli arresti domiciliari e dalla violazione dei permessi, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi
logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le censure in merito alla determinazione della pena ed all’applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti
con motivazione adeguata, sia in punto di diniego delle attenuanti generiche che in punto di applicazione della recidiva reiterata;
ritenuto che il motivo con cui si denuncia la difformità tra dispositivo e motivazione
è manifestamente infondato, essendo palese che il riferimento all’accoglimento parziale dei motivi di appello è un mero refuso, a prescindere dalla doverosa
prevalenza al dispositivo, perchè nella motivazione non vi è alcuna argomentazione specifica che giustifichi una riforma della sentenza di primo
grado, confermata integralmente in tutte le sue statuizioni;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 4 aprile 2025
Il Con igliere estensore
Il Presidente